Culto dello Spirito dell'essere umano
Atto fondativo del "Culto dello Spirito Umano"
Aderisci al culto dello spirito dell'essere umano.
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| 343 | Valentina G. | Mar 15, 2026 | ||
| 342 | massimo v. | Nov 24, 2025 | ||
| 341 | Anonimo | Giu 13, 2025 | ||
| 340 | Fernanda B. | Mar 01, 2025 | ||
| 339 | Silvia S. | Feb 21, 2025 | ||
| 338 | Anonimo | Gen 11, 2025 | ||
| 337 | Anonimo | Gen 11, 2025 | ||
| 336 | Anonimo | Nov 09, 2024 | ||
| 335 | Angela C. | Ott 20, 2024 | ||
| 334 | Anonimo | Ott 10, 2024 | ||
| 333 | Anonimo | Set 26, 2024 | ||
| 332 | Mauro P. | Set 22, 2024 | ||
| 331 | Luisa F. | Set 22, 2024 | ||
| 330 | Anonimo | Set 02, 2024 | ||
| 329 | Anonimo | Ago 26, 2024 | ||
| 328 | Anonimo | Ago 25, 2024 | ||
| 327 | Alice A. | Ago 23, 2024 | ||
| 326 | Patrizia C. | Ago 22, 2024 | ||
| 325 | Loretta V. | Ago 21, 2024 | ||
| 324 | Anonimo | Ago 21, 2024 | ||
| 323 | Anonimo | Ago 21, 2024 | ||
| 322 | Anonimo | Ago 20, 2024 | ||
| 321 | Francesca U. | Ago 20, 2024 | ||
| 320 | Simona P. | Ago 19, 2024 | ||
| 319 | Paolo Z. | Giu 21, 2024 | ||
| 318 | Anonimo | Giu 19, 2024 | ||
| 317 | Bertha C. | Giu 11, 2024 | ||
| 316 | Roberto L. | Giu 10, 2024 | ||
| 315 | Anonimo | Giu 01, 2024 | ||
| 314 | Anna D. | Giu 01, 2024 | ||
| 313 | Anonimo | Mag 22, 2024 | ||
| 312 | Anonimo | Apr 15, 2024 | ||
| 311 | Anonimo | Mar 01, 2024 | ||
| 310 | Anonimo | Feb 25, 2024 | ||
| 309 | Anonimo | Feb 23, 2024 | ||
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Col presente atto di Prima Fondazione si proclama il Culto dello Spirito dell’Essere Umano, del suo Tempio e della sua Chiesa.
Lo Spirito Umano è la Scintilla Divina consapevole di sè, infusa dal Principio Divino Generatore di tutti i Mondi e di tutti gli Universi.
Lo Spirito Umano è consapevole delle Scintille Divine che albergano in ogni altro essere vivente.
Il primo compito di ogni Essere Umano consapevole dello Spirito, è la tutela della propria vita fisica e spirituale.
Il secondo compito è quello di aiutare ogni altro Essere Umano, a riconoscere, a risvegliare, a custodire e a tutelare il suo proprio Spirito.
Lo Scopo del Culto è l’evoluzione individuale attraverso le parole e le azioni pacifiche e pubbliche manifestate da ogni aderente al Culto, come via per la conseguente evoluzione collettiva. L’Essere Umano consapevole del suo Spirito Divino, in quanto tale, sarà chiamato Spirito Libero.
La Via Evolutiva di ogni Spirito Libero costituisce la primaria forma di Ringraziamento al Principio Divino, per la Scintilla ricevuta.
Il Culto aborrisce e si oppone a ogni forma di violenza che non sia giustificata dall’aggressione diretta e personale a ogni Spirito Libero.
Il Culto aborrisce e rigetta ogni forma di confronto violento tra nazioni e popoli.
Il Corpo è il Tempio di ogni Spirito Libero.
Nessuno può costringere il Corpo, Tempio Divino della Scintilla, di uno Spirito Libero a subire l’introduzione o l’uso di sostanze e di dispositivi di alcun tipo, contro la sua Libera Volontà, nella consapevolezza di Fede, che ogni trattamento del genere nuoce allo Spirito e alla sua Evoluzione, in quanto non accettato.
Nessuno può discriminare gli aderenti al Culto dello Spirito, per ragione della loro Fede.
Ogni Spirito Libero è insieme Praticante, Osservante e Ministro del Culto.
La Chiesa dello Spirito è la comunità dei Fedeli.
Nessuno Spirito Libero perseguirà alcuna forma di tornaconto materiale.
La predicazione del Culto è libera e libera è la facoltà degli Spiriti Liberi di riunirsi nei luoghi di loro disponibilità.
Il Rito è incentrato sulla riunione e sulla libera discussione dei partecipanti, in ordine al tema proposto dal ministro celebrante, che apre, dirige e chiude il Rito che ha indetto e reso pubblico, in conformità allo Scopo del Culto.
Tutti possono partecipare a tutti i Riti indetti da un Ministro officiante, nel rispetto del tema da lui proposto e della sua direzione del Rito.
Ogni osservante del Culto, è libero di osservare e praticare ogni altra forma religiosa che non sia incompatibile col Culto dello Spirito dell’Essere Umano.
Ogni ministro del Culto ha il diritto di escludere qualunque disturbatore dai luoghi in cui si svolge una libera, pacifica e pubblica riunione di Culto e di Predicazione.
Per aderire al Culto è sufficiente la propria autodeterminazione, da proclamarsi pubblicamente, come pubblicamente si proclama Osservante, Praticante, Ministro del Culto e del Rito, questo Fondatore, Paolo Sceusa.
Che il Principio Divino Generatore di tutti i Mondi e di tutti gli Universi, ci benedica.
riferimenti normativi
Articolo 19 Costituzione italiana.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20 Costituzione italiana.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Dispositivo dell’art. 604 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.